Art. 9.
(Garanzia diretta).

      1. La garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concessa alle banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è a titolo gratuito e copre i finanziamenti concessi a piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni, di seguito denominate «PMI», economicamente e finanziariamente sane, di durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a dieci anni.
      2. La garanzia di cui al comma 1 è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito denominato «Fondo», in misura non superiore all'80 per cento dell'importo di ciascuna operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino all'80 per cento dell'importo dell'esposizione.

 

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      3. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia.
      4. In caso di inadempimento delle PMI, i soggetti richiedenti la garanzia possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tale caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle PMI per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile.